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Reverse Charge: cos’è e quando si usa

By 5 Aprile 2017 Luglio 29th, 2019 No Comments

In contabilità si sente sempre più spesso parlare di inversione contabile o reverse charge: ti spiego in questo articolo cos’è, quali sono le casistiche previste dalla normativa Iva che obbligano all’uso di questo meccanismo e quali sono gli adempimenti connessi.

Come si usa il Reverse charge

Il meccanismo del reverse charge rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale il debitore dell’Iva, nei confronti dell’erario, è il soggetto che effettua l’operazione. Quest’ultimo, secondo le regole ordinarie, emette la fattura con l’applicazione dell’imposta esercitando il diritto di rivalsa; l’utilizzo del reverse charge, nei casi permessi, pone l’assolvimento dell’iva a carico dell’acquirente, ovvero lo stesso soggetto che ha diritto anche alla detrazione dell’imposta.
Sembra complicato, ma non lo è: il meccanismo ha intenti antielusivi e di contrasto alle frodi fiscali; interessa i settori più soggetti al rischio di pratiche fraudolente, ad esempio il settore edilizio.

Registrare fatture con Reverse Charge

Per le operazioni che sfruttano il meccanismo dell’inversione contabile si ha una procedura specifica da seguire per l’emissione e la registrazione:

  • Il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette una fattura senza addebitare l’imposta, con l’annotazione (obbligatoria) “inversione contabile” ed eventualmente il riferimento normativo;
  • L’acquirente, ricevuta la fattura, deve integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e riportarla nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; l’acquirente poi registrerà la fattura anche nel registro degli acquisti. Funziona così


Settori interessati al Reverse Charge

Le operazioni interessate al meccanismo dell’inversione contabile sono quelle disciplinate dall’art. 17 comma 5 comma 6, dell’art 74 comma 7 comma 8 del d.P.R. 633/1972 ovvero:

  • Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di imprese operanti nel settore dell’edilizia (appaltatore principale o altro subappaltatore);
  • Le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato quando nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • Le cessioni di oro industriale e di argento puro;
  • Le cessioni di oro da investimento, se il cedente esercita l’opzione per il regime di imponibilità;
  • Le cessioni di rottami ed altri materiali di recupero;
  • Le cessioni di cellulari e microprocessori, se effettuate nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio.
  • Alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • Ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’art. 3 della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva;
  • Ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo – rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
  • Alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3);
  • Alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.


Ora è tutto più chiaro? Se hai dei dubbi su come gestire queste pratiche, contattami: ti aiuterò io!